1809 - 2007
Contenuto:Per espressa indicazione della Soprintendenza Archivistica il fondo non è stato suddiviso in sezione storica e di deposito. Il fondo era disperso in questo modo: in certa parte era nell'inventario del 1951 (cat. XII, cl. 1, faldoni 184-189); in altra parte nell'inventario del 1982 (cat. XII, cl. 1, faldoni 2-3); in altra parte ancora nell'inventario del 2007 (faldoni 720-726); tuttavia buona parte dei registri del Novecento risultava non essere compresa negli inventari. Si segnalano le seguenti lacune: i registri di nascita dal 1842 al 1865, i registri di matrimonio dal 1838 al 1841 e il registro dicittadinanza dal 1838 al 1865.
Il R.D. 29 ottobre 1808 n. 198, che conferiva forza di legge alle disposizioni già emanate nel Libro I, Titolo 2 del Codice Napoleonico, conferiva la conservazione presso i comuni dei registri dello Stato civile e della popolazione e degli atti relativi ai censimenti e alle statistiche. In precedenza la compilazione e la tenuta di tali atti era demandata alla Chiesa in forza di una disposizione del Concilio di Trento del 1563. Le registrazioni anagrafiche anteriori al 1808 sono infatti conservate dagli archivi parrocchiali nelle cosiddette serie dei registri canonici (dei battesimi, matrimoni e morti). Con l’Unità d’Italia, il nuovo Stato nato dal Risorgimento, si diede una precisa legislazione in materia di Stato civile con il R.D. 15 novembre 1865 n. 2602, istituendo lo Stato civile italiano, assegnava ai sindaci, in qualità di ufficiali di governo, i compiti di ricevere le dichiarazioni anagrafiche, di compilare e custodire le relative registrazioni, e di rilasciare i certificati dello stato civile. La legge disponeva la tenuta di quattro registri per la conservazione degli atti relativi alle nascite, ai matrimoni, alle morti e alla cittadinanza. I registri, preliminarmente vistati dall’autorità giudiziaria, dovevano essere compilati in duplice copia, di cui una veniva conservata dal comune e l’altra, nel gennaio dell’anno successivo, doveva essere consegnata alla cancelleria del Tribunale, che doveva poi provvedere al versamento in Archivio di Stato. Tale strumento normativo è rimasto vigente per oltre settanta anni. Il primo gennaio 1940 entrò in vigore il R.D. del 9 luglio 1939 n. 1238. Quest’ultimo ordinamento, con successive modificazioni ed integrazioni, ha mantenuto la sua validità per circa sessanta anni. Con la legge del 15 maggio 1997 n. 127 sono state apportate ulteriori modifiche per lo snellimento dell’attività amministrativa.
Il fondo archivistico era così frazionato: in certa parte era nell’inventario del 1951 (cat. XII, cl. 1, faldoni 184-189); in altra parte era nell’inventario del 1982 (cat. XII, cl. 1, faldoni 2-3); in altra parte ancora era nell’inventario del 2007 (faldoni 720-726); tuttavia buona parte dei registri del Novecento risultava non essere compresa negli inventari. Si segnalano i seguenti vuoti cronologici: mancano i registri di nascita dal 1842 al 1865; mancano i registri di matrimonio dal 1838 al 1841; mancano i registri di cittadinanza dal 1838 al 1865.